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Accesso civico
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Le tipologie di accesso ad atti e documenti.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell’08/06/2016, reca la disciplina “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Con tale decreto denominato FOIA (Freedom of Information Act) viene introdotto un nuovo concetto di accesso civico che comporta per chiunque il diritto di accedere ai documenti, informazioni o dati in possesso della pubblica amministrazione.

Il nuovo testo dell’art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) del Decreto Legislativo n.33/2013 è pertanto il seguente:

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all’ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione o della trasparenza, ove l’istanza abbia d oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Omissis

 

L’accesso civico “generalizzato”.

 

Il rinnovato art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice” di cui al successivo punto) incontrando, quali unici limiti, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.

Tale diritto di accesso non è soggetto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

 

L’accesso civico “semplice”.

 

L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd. “semplice”) è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla P.A. interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

L’accesso documentale.

 

Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, L. 241/90 (cd. “accesso documentale”). Tali disposizioni infatti assumono carattere di specialità rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla P.A..

Per l’ANAC (cfr. Linee guida) “l’accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorchè si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”.

 

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Con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/06/2016 è stato determinato il costo di riproduzione delle copie oggetto di istanza di accesso civico e relative modalità come di seguito riportate:

a) L’estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta al rimborso a pagina per riproduzioni fotostatiche nella misura di:

                                                              b/n                      colore

A4 = 210x297 mm                      € 0,50                1,00 

A3 = 297x420 mm                      € 1,00                2,00

A2 = 420x594 mm                      € 2,00                4,00

A1 = 594x841 mm                      € 4,00                8,00

A0 = 841x1189 mm                       € 8,00              € 16,00

 

b) Per importi inferiori a Euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al disopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

 

c) Il costo della spedizione dei documenti, se richiesta, è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale a.r. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste Italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

 

d) Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile non è dovuto alcun costo di riproduzione. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base all’art. 2. Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante consegna di dispositivo ottico (CD-ROM).

 

e) Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciale disposizioni di legge.

 

f) Le somme relative alle suindicate richieste di accesso civico devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario intestato al Comune di S.Cipriano Picentino – Tesoreria comunale presso la Banca di Salerno – Credito Cooperativo con la causale: rimborso accesso civico D.Lgs. 97/2016.

 

 

 

                        Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:

Circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato.

 

Come presentare l’istanza di accesso civico e generalizzato

  1. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

 b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

 c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

 d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

  1. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
  2. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice" deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio il Responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più breve tempo possibile o al soggetto titolare del potere sostitutivo, nominato dall’ Amministrazione, in caso di assenza dell’ RPCT.
  3. Nel caso di accesso generalizzato, invece, l'istanza va indirizzata:
    •  all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;

    • All’ ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’ Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

  1. L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna, né una situazione legittimante.
  2. Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione dovranno essere protocollate con l'indicazione:

- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;

 - dei contro interessati individuati;

 - dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai contro interessati

  1. Il RPCT è tenuto ad effettuare un monitoraggio sulle  istanze di accesso civico presentate con cadenza semestrale.

 

Rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale) Art.5, commi 6 e 7, D.Lgs. 33/2013

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Nome e contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso:

Le domande di accesso civico devono essere indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Segretario generale Dott. Massimo Capaccio.

Le domande di accesso civico “generalizzato” devono essere indirizzate ai Responsabili di Area, quali uffici che detengono i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell’accesso.

 

Indirizzi di posta elettronica dedicati alla presentazione di istanze

Posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it

Posta elettronica: segretariogenerale@comune.sanciprianopicentino.sa.it

 

Moduli standard utilizzabili

 Mod. 1 Vedi in allegato

 Mod. 2  Vedi in allegato

 

Registro Accesso Civico

 

 

Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
dott. Massimo Capaccio (Segretario Generale);

posta elettronica:

segretariogenerale@comune.sanciprianopicentino.sa.it

protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it


Recapiti telefonici: 089.8628001 - 17

Documenti allegati
 FileDescrizioneTipokByteData 
Alltr_T2301_010.docRichiesta di Accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90doc3905/06/2018
Alltr_T2301_019.pdfRegolamento Accesso Civico e generalizzato (DELIBERA DI G.C. N. 90/2023)pdf25518/12/2023
Alltr_T2301_020.odtMOD.1 - RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO “ SEMPLICE”odt1218/12/2023

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