In caso di temporali, o in casi di danneggiamenti di apperacchiature elettriche ed elettroniche da blackout energetico, il fornitore energetico é tenuto a rimborsare all´utente il danno cagionato.
Ormai giurisprudenza consolidata ha affermato la responsabilitá del fornitore di energia nei casi di blackout causati da temporali o lavori improvvisi, purché non si sia trattato di caso fortuito, ad esempio l´interruzione elettrica dovuta alla caduta di un albero sui cavi.
Il Giudice di Pace di Palermo con Sentenza n°1089/2016 ha condannato l´operatore energetico al risarcimento del danno causato da blackout improvviso.
La Suprema Corte, successivamente, ha confermato con la Sentenza n°11193/2017 la Sentenza emessa dal Tribunale di Chieti che condannava l´operatore per i danni causati agli utenti.
L´utente puó richiedere, on-line o attraverso i modelli cartacei di reclamo scaricabili dal sito del proprio operatore energetico, il risarcimento del danno patito con l´indicazione precisa della circostanza in cui é avvenuto il danno, l´ora e il giorno, allegando copia della fattura di riparazione e/o sostituzione dell´apparecchiatura danneggiata e il documento di identitá dell´intestatario del´contratto di fornitura
L´operatore energetico dovrá provvedere al rimborso della spesa sostenuta.
*Alleghiamo alcuni modelli di reclamo di alcune delle principali societá italiane di vendita di energia |